modifica legge n.310/2003
Ai sensi dell'art. 2 del DPR n.304/2005 dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell#8242;art. 7 e#8242; sostituito dal seguente: «1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al RD 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e#8242; ubicato l#8242;immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. 1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita#8242; di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita#8242; indicate nell#8242;art. 12-quinquies, comma 1, del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo#8242; richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell#8242;atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l#8242;atto negoziale per il quale e#8242; stata fatta inizialmente la richiesta.».
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