V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
dodo |
Inserito il - 27/06/2006 : 12:43:23 Chiedo se quanto stabilito dal CC in materia di rifacimento del tetto possa essere applicato ad un condominio composto da singole unità immobiliari con ingressi indipendenti di 2 tipologie: Prima tipologia:piano terra + primo piano. Seconda tipologia: secondo piano + mansarda. Leggendo il Codice Civile al rifacimento del tetto concorrono tutti i condomini in relazione alla quota di millesimi di proprietà ma in modo differenziato e cioè: 1/3 suddiviso fra i soli proprietari che hanno l'uso esclusivo dell'area sottostante il tetto (mansarde in questo caso) e per i restanti 2/3 tutti i condomini;quindi credo sia sottinteso che i proprietari degli appartamenti di seconda tipologia debbano concorrere alla spesa in entrambe le quote di suddivisione. L'amministratore dello stabile ,invece, afferma che i proprietari degli appartamenti di seconda tipologia dovrebbero coprire solo per 1/3 la spesa (non riesco a capire dove egli abbia letto ciò!) e questo significa che essendo gli appartamenti di prima tipologia tanti quanti quelli di seconda tipologia, per coloro che non hanno l'uso esclusivo del tetto si profilerebbe la suddivisione della quota maggiore di spesa....non credo funzioni proprio così! Mi auguro che chi conosca meglio di me leggi e sentenze possa darmi un consiglio in questa materia. Un saluto a tutti. |
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dodo |
Inserito il - 28/06/2006 : 12:08:25 LG Grazie per la risposta, ma sono partito da quanto sancito dall'articolo di seguito riportato dove nella suddivisione dei 2/3 della spesa non vi è assolutamente l'esclusione di coloro che coprono 1/3 della stessa, anche perchè, come ho già scritto, non penso che il legislatore avesse intenzione di penalizzare chi non può avere un pari godimento dell'area sottostante il tetto (sottotetto).Credo che quanto stabilito dall'articolo 1126 del CC sia giusto poichè non è corretto che ci si possa esimere dal concorrere alle spese ma è anche giusto che le stesse sia ripartite in modo diverso e differenziato che non la semplice applicazione della tabelle millesimali.Sarebbe invece opinabile il mio voler applicare questo articolo alla comformazione dell'edificio, probabilmente da profano in materia commetto un errore in questo senso ma non nell'interpretazione dell'articolo.E' sufficientemente chiaro, non vi è esclusione di alcuno poichè solo la dicitura "sono a carico degli altri condomini dell'edificio" avrebbe esonerato i primi.
Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Nuovamente grazie e distinti saluti. ST
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master-bufala |
Inserito il - 27/06/2006 : 20:37:14 Mi dispiace, ma a mio parere( sono amm.re di condominio professionista, socio A.N.AMM.I.) il Vs. amministratore ha visto giusto. Casomai, se tutti i condomini si trovano d'accordo, potrebbe essere attuata una diversa ( e più equa ) ripartizione delle spese. Saluti, LG |
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