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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
sasalino Inserito il - 07/07/2006 : 22:45:51
Egregi colleghi, mi è capitato di leggere una delibera di un Consiglio Comunale con cui, a seguito di una proposta presentata da una società privata per un'accordo di programma, era formalizzata la delega al sindaco per perfezionare l'accordo.
La delibera riporta testualmente: a seguito della proposta di accordo di programma presentata dal signor Tizio, legale rappresentante della XXXX s.r.l. si delibera di affidare la delega al sindaco onde procedere al perfezionamento di detto accordo.........
Da una visura camerale risulta che, a quella data, la XXXX s.r.l. non era neanche costituita e quindi, non solo il signor tizio non poteva essere il legale rappresentante della società inesistente, ma addirittura quest'ultimo, appena qualche giorno dopo la delibera, era dichiarato fallito quale ammnistratore di altra società: una s.n.c.
Quindi ogni atto del procedimento iniziato, presumo, si sarebbe dovuto dichiarare nullo interrompendo il procedimento, visto che l'amministrazione, a un certo punto, si è trovata senza un'interlocutore reale.
Qualcuno ha giudicato la delibera un vero falso in atto pubblico; convenite con questo giudizio, visto che il procedimento, senza alcun annullamento, è andato avanti fino al perfezionamento dell'accordo con la s.r.l citata, seppur questa è stata effettivamente costituita dopo qualche mese dalla delibera e con a capo un diverso amministratore, rispetto a colui che si era presentato come tale?
Grazie dell'eventuale attenzione.
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
amministratore Inserito il - 10/07/2006 : 22:20:31
Questa si che è una cosa interessate....
Procediamo con ordine.

Legittimazione di Tizio:
Tizio opera come legale rappresentante di una s.r.l.
Se la società non è costituita, nulla gli vieta di operare. Il problema è solo quello di stabilire i possibili effetti del suo operato: se la società non è ancora costitutia (o nel passato regime, non è omologata) il rappresentante "risponde in proprio" mentre, successivamente, gli effetti dell'atto di estrinsecano automaticamente nella sfera della società.
Sotto questo profilo, dunque, non vedrei problemi particolari.

Effetti del fallimento di Tizio:
Occorrerebbe avere maggiori notizie ma credo che il fallimento della persona fisica dovrebbe comportare esclusivamente l'impossibilità di assumere cariche direttive e - quindi - di rivestire la qualifica di "amministratore" della società interessata dall'intervento.

Effetti dell'atto aministrativo:
Questo, personalmente, appare il profilo più interessante in quanto occorrerebbe valutare la legittimità di un atto amministrativo che coinvolga una società non ancora costituita. In relatà la situazione sarebbe abbastanza complessa ma non è detto che la delibera sia nulla.

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