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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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grease1
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1 Messaggi

Inserito il - 18/06/2006 : 15:33:06  Mostra Profilo Invia a grease1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Abito in un complesso residenziale ricavato dalla ristrutturazione di una vecchia cascina. Tale complesso è costituito da 10 unità immobiliari così disposte:
1 Fabbricato restaurato e diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p);
1 Fabbricato restaurato e diviso orizzontalmente in tre unità immobiliari tipo villetta a schiera;
1 Villa Singola di nuova costruzione;
1 Fabbricato di nuova costruzione diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p).
Le parti comuni per i 10 proprietari sono costituite da: cortile / parcheggio, fognatura, citofono, cancello elettrico, illuminazione interna.
Al momento del rogito siamo entrati in possesso delle sole unità immobiliari (appartamento + box) (senza nessun regolamento condominiale o contrattuale), il cortile ed i servizi in comune invece appartengono ancora al vecchio proprietario. A breve verrà fatto il rogito anche per quello ed i 10 proprietari entreranno in possesso anche del cortile e dei relativi sottoservizi, presumo in regime di comunione.
E’ nata una disputa tra i 10 proprietari fra chi sostiene che tale complesso sia da inquadrare come un condominio e quindi soggetto all’ obbligo di nomina dell’ amministratore per la gestione delle parti comuni e fra chi sostiene invece che si tratta semplicemente di un gruppo di case indipendenti fra loro aventi in comunione solo il cortile, e quindi non soggette a nomina di amministratore.
Qualcuno mi può aiutare ? Un condominio per essere definito tale, deve essere un unico edificio così come definito dal codice civile ("UN EDIFICIO per piani o porzioni di piano di proprietà di due o più persone, in cui esistono zone di proprietà esclusiva e zone di proprietà comune a servizio delle singole unità immobiliari”) o, come nel ns caso può essere costituito da più fabbricati ? Nel ns. caso, è possibile amministrare la cosa comune senza nessuna formalizzazione (nomina amministratore, partita I.V.A., ecc.), ma soltanto con la collaborazione dei vari proprietari alla ordinaria amministrazione e manutenzione della cosa comune ?
Grazie e buona giornata.

amministratore
Amministratore




527 Messaggi

Inserito il - 18/06/2006 : 16:32:57  Mostra Profilo Invia a amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il condominio può essere sia verticale (ovvero in elevazione) che orizzonatale (cioè composto da un gruppo di beni distinti tra loro). Ciò che conta non è come i singoli beni siano distribuiti sul territorio ma come siano tra loro "organizzati" ed "interdipendenti".
Per poter chiarire la vicenda è necessario avere una copia dell'atto di vendita dei singoli beni e valutare il contenuto delle c.d. "riserve".
Se il vecchio proprietario ha riservato a suo favore il diritto di proprietà del cortile e dei servizi, certamente non potrà provvedere a trasferli a vs favore se non con un ulteriore atto di vendita.
A presto.



Citazione:
Messaggio inserito da grease1

Abito in un complesso residenziale ricavato dalla ristrutturazione di una vecchia cascina. Tale complesso è costituito da 10 unità immobiliari così disposte:
1 Fabbricato restaurato e diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p);
1 Fabbricato restaurato e diviso orizzontalmente in tre unità immobiliari tipo villetta a schiera;
1 Villa Singola di nuova costruzione;
1 Fabbricato di nuova costruzione diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p).
Le parti comuni per i 10 proprietari sono costituite da: cortile / parcheggio, fognatura, citofono, cancello elettrico, illuminazione interna.
Al momento del rogito siamo entrati in possesso delle sole unità immobiliari (appartamento + box) (senza nessun regolamento condominiale o contrattuale), il cortile ed i servizi in comune invece appartengono ancora al vecchio proprietario. A breve verrà fatto il rogito anche per quello ed i 10 proprietari entreranno in possesso anche del cortile e dei relativi sottoservizi, presumo in regime di comunione.
E’ nata una disputa tra i 10 proprietari fra chi sostiene che tale complesso sia da inquadrare come un condominio e quindi soggetto all’ obbligo di nomina dell’ amministratore per la gestione delle parti comuni e fra chi sostiene invece che si tratta semplicemente di un gruppo di case indipendenti fra loro aventi in comunione solo il cortile, e quindi non soggette a nomina di amministratore.
Qualcuno mi può aiutare ? Un condominio per essere definito tale, deve essere un unico edificio così come definito dal codice civile ("UN EDIFICIO per piani o porzioni di piano di proprietà di due o più persone, in cui esistono zone di proprietà esclusiva e zone di proprietà comune a servizio delle singole unità immobiliari”) o, come nel ns caso può essere costituito da più fabbricati ? Nel ns. caso, è possibile amministrare la cosa comune senza nessuna formalizzazione (nomina amministratore, partita I.V.A., ecc.), ma soltanto con la collaborazione dei vari proprietari alla ordinaria amministrazione e manutenzione della cosa comune ?
Grazie e buona giornata.


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master-bufala
Nuovo Utente


Regione: Toscana
Città: Firenze


8 Messaggi

Inserito il - 18/06/2006 : 19:13:46  Mostra Profilo Invia a master-bufala un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dalla Sua descrizione, sembra proprio che i 4 fabbricati citati, unitamente alle parti comuni, costituiscano un unico condominio , come tale soggetto al disposto dell'art. 1129 c.civ. .
Ciò premesso, la nomina di un amministratore professionista è da ritenersi, a mio avviso, sempre consigliabile, specie in considerazione del fatto che ai sensi della normativa vigente il condominio è sostituto d'imposta .
Saluti,
L.G.
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