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grease1
Nuovo Utente
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Inserito il - 18/06/2006 : 15:33:06
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Abito in un complesso residenziale ricavato dalla ristrutturazione di una vecchia cascina. Tale complesso è costituito da 10 unità immobiliari così disposte: 1 Fabbricato restaurato e diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p); 1 Fabbricato restaurato e diviso orizzontalmente in tre unità immobiliari tipo villetta a schiera; 1 Villa Singola di nuova costruzione; 1 Fabbricato di nuova costruzione diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p). Le parti comuni per i 10 proprietari sono costituite da: cortile / parcheggio, fognatura, citofono, cancello elettrico, illuminazione interna. Al momento del rogito siamo entrati in possesso delle sole unità immobiliari (appartamento + box) (senza nessun regolamento condominiale o contrattuale), il cortile ed i servizi in comune invece appartengono ancora al vecchio proprietario. A breve verrà fatto il rogito anche per quello ed i 10 proprietari entreranno in possesso anche del cortile e dei relativi sottoservizi, presumo in regime di comunione. E’ nata una disputa tra i 10 proprietari fra chi sostiene che tale complesso sia da inquadrare come un condominio e quindi soggetto all’ obbligo di nomina dell’ amministratore per la gestione delle parti comuni e fra chi sostiene invece che si tratta semplicemente di un gruppo di case indipendenti fra loro aventi in comunione solo il cortile, e quindi non soggette a nomina di amministratore. Qualcuno mi può aiutare ? Un condominio per essere definito tale, deve essere un unico edificio così come definito dal codice civile ("UN EDIFICIO per piani o porzioni di piano di proprietà di due o più persone, in cui esistono zone di proprietà esclusiva e zone di proprietà comune a servizio delle singole unità immobiliari”) o, come nel ns caso può essere costituito da più fabbricati ? Nel ns. caso, è possibile amministrare la cosa comune senza nessuna formalizzazione (nomina amministratore, partita I.V.A., ecc.), ma soltanto con la collaborazione dei vari proprietari alla ordinaria amministrazione e manutenzione della cosa comune ? Grazie e buona giornata.
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amministratore
Amministratore
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Inserito il - 18/06/2006 : 16:32:57
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Il condominio può essere sia verticale (ovvero in elevazione) che orizzonatale (cioè composto da un gruppo di beni distinti tra loro). Ciò che conta non è come i singoli beni siano distribuiti sul territorio ma come siano tra loro "organizzati" ed "interdipendenti". Per poter chiarire la vicenda è necessario avere una copia dell'atto di vendita dei singoli beni e valutare il contenuto delle c.d. "riserve". Se il vecchio proprietario ha riservato a suo favore il diritto di proprietà del cortile e dei servizi, certamente non potrà provvedere a trasferli a vs favore se non con un ulteriore atto di vendita. A presto.
Citazione: Messaggio inserito da grease1
Abito in un complesso residenziale ricavato dalla ristrutturazione di una vecchia cascina. Tale complesso è costituito da 10 unità immobiliari così disposte: 1 Fabbricato restaurato e diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p); 1 Fabbricato restaurato e diviso orizzontalmente in tre unità immobiliari tipo villetta a schiera; 1 Villa Singola di nuova costruzione; 1 Fabbricato di nuova costruzione diviso in tre unità immobiliari (2 al p.t. ed 1 al 1°p). Le parti comuni per i 10 proprietari sono costituite da: cortile / parcheggio, fognatura, citofono, cancello elettrico, illuminazione interna. Al momento del rogito siamo entrati in possesso delle sole unità immobiliari (appartamento + box) (senza nessun regolamento condominiale o contrattuale), il cortile ed i servizi in comune invece appartengono ancora al vecchio proprietario. A breve verrà fatto il rogito anche per quello ed i 10 proprietari entreranno in possesso anche del cortile e dei relativi sottoservizi, presumo in regime di comunione. E’ nata una disputa tra i 10 proprietari fra chi sostiene che tale complesso sia da inquadrare come un condominio e quindi soggetto all’ obbligo di nomina dell’ amministratore per la gestione delle parti comuni e fra chi sostiene invece che si tratta semplicemente di un gruppo di case indipendenti fra loro aventi in comunione solo il cortile, e quindi non soggette a nomina di amministratore. Qualcuno mi può aiutare ? Un condominio per essere definito tale, deve essere un unico edificio così come definito dal codice civile ("UN EDIFICIO per piani o porzioni di piano di proprietà di due o più persone, in cui esistono zone di proprietà esclusiva e zone di proprietà comune a servizio delle singole unità immobiliari”) o, come nel ns caso può essere costituito da più fabbricati ? Nel ns. caso, è possibile amministrare la cosa comune senza nessuna formalizzazione (nomina amministratore, partita I.V.A., ecc.), ma soltanto con la collaborazione dei vari proprietari alla ordinaria amministrazione e manutenzione della cosa comune ? Grazie e buona giornata.
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master-bufala
Nuovo Utente
Regione: Toscana
Città: Firenze
8 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2006 : 19:13:46
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Dalla Sua descrizione, sembra proprio che i 4 fabbricati citati, unitamente alle parti comuni, costituiscano un unico condominio , come tale soggetto al disposto dell'art. 1129 c.civ. . Ciò premesso, la nomina di un amministratore professionista è da ritenersi, a mio avviso, sempre consigliabile, specie in considerazione del fatto che ai sensi della normativa vigente il condominio è sostituto d'imposta . Saluti, L.G. |
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