gaby
Nuovo Utente
2 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2005 : 13:12:40
|
Buon giorno, volevo chiedere alla S.V. Ill.ma un parere sulla seguente circostanza giuridica. E' stata presentata domanda al fine di ottenere parere preventivo per la formazione di un nuovo impianto di autolavaggio. Il P.R.G. del comune ... all'art. 21 "norme di intervento nella zona E", oltre alla destinazione principale produttiva agricola nell'area in questione è ammessa anche la sottocategoria "a.8 impianti autolavaggio". La C.E.C. ha espresso parere contrario in quanto in contrasto con l'art. 59 e segg. della LR 12/2005 che ammette esclusivamente nelle aree destinate all'agricoltura, opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza e dei dipendenti delle aziende, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive agricole. La L.R.12/2005 all'art.25 (norma transitoria) al com.1 recita che i P.R.G. vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del P.G.T. quindi il P.R.G. ha efficacia e non si applica la L.R.12/05. La L.R. 12/05 all'art. 59 recita che nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo ...................,ma nel Comune per cui è causa il P.R.G non c'è il piano delle regole e le aree agricole non sono regolate da codesto piano non essendoci; Pertanto, ritengo che al caso di specie non può essere applicato la L.R. 12/05. Il responsabile del Procedimento non condividendo il parere espresso dalla C.E.C. ha chiesto di presentare documentazione collaborative per valutare anche l'eventuale compatibilità urbanistica dell'intervento edilizio proposto pur in ambito agricolo. Resto in attesa di Sua cortese risposta ed invio cordiali saluti
|
|