Illegittimo il controllo dello Stato sugli Enti Locali
dott. Carlo Rapicavoli (*)
E’ stata depositata il 25 novembre scorso la deliberazione n. 20/2009/P della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 12 novembre 2009i, che finalmente chiarisce l′ambito di applicazione dell’art. 17, comma 30, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 , convertito con Legge 3 agosto 2009 n. 102, in materia di controllo preventivo di legittimità sui contratti di collaborazione, consulenza, studio e ricerca.
La Corte dei Conti, dopo un′articolata motivazione in cui rileva la difficoltà di interpretazione della norma, conclude che “l’art. 17, commi 30 e 30 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non è applicabile nei confronti degli enti locali territoriali e delle rispettive articolazioni”.
Si chiude finalmente così una vicenda che non ha certo brillato per chiarezza – per usare eufemismi – determinata da una norma introdotta con decretazione d′urgenza dai contorni applicativi e dalla ratio molto controversi.
La Sezione Centrale della Corte dei Conti ha ritenuto che “una competenza statale in materia di controlli preventivi di legittimità sugli enti locali sarebbe incompatibile con la vigente Costituzione, anche ove fosse invocata la potestà legislativa concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, inserita nell’elenco dell’art. 117, terzo comma, Cost.: ciò in quanto, in disparte la difficoltà di ritenere che gli equilibri della finanza pubblica possano dipendere in misura sostanziale dagli atti di conferimento di incarichi e consulenze, la norma in contestazione, ove intendesse sottoporre a controlli interdittivi (e non meramente collaborativi) singoli atti di regioni o enti locali, anziché limitarsi all’indicazione dell’esigenza di una verifica più rigorosa delle spese correnti per incarichi e consulenze, esorbiterebbe dalla competenza dello Stato, il quale è legittimato a porre solo i “principi fondamentali”, rimanendo nell’autonomia di Regioni ed enti locali la concreta previsione degli strumenti e dei procedimenti di verifica, in applicazione dell′autonomia amministrativa riconosciuta dall’art. 118 della Costituzione, nonché dell’autonomia finanziaria prevista dall’art. 119 della Costituzione, che risulterebbe compromessa qualora l’intervento statale intervenisse sulle singole scelte degli enti locali, anziché limitarsi ad una disciplina di principio delle politiche di bilancio, con la fissazione di tetti generali al disavanzo od alla spesa corrente, in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica”.
Alla luce di quanto sopra esposto, da parte degli Enti Locali non va trasmessa alla Corte dei Conti alcuna documentazione per il controllo preventivo di legittimità.
Alla Corte dei Conti vanno invece trasmessi, per il controllo successivo sulla gestione, gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) nonché i provvedimenti di impegno di spesa relativi a convegni, mostre, pubblicità (escluse le pubblicità di legge), relazioni pubbliche e di rappresentanza che comportino, singolarmente, nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente € 5.000,00.
dott. Carlo Rapicavoli
Direttore Generale della Provincia di Treviso