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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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  Home page Agenda news 12/03/2010
 

 

Manca l′ordine scritto: nullo l′acquisto delle obbligazioni
Comunicato stampa confconsumatori


Parma, 11 marzo 2010 – Ancora una pronuncia del Tribunale di Parma favorevole ad un risparmiatore. Questa volta il Tribunale ha condannato una banca alla restituzione di quanto era stato versato da un medico del Sert per l’acquisto di obbligazioni Finmek.

Il caso è particolare, perché si era recato da lui il promotore di una banca che in città non aveva sedi stabili, proponendogli l’acquisto di quei titoli, come assolutamente sicuri, ma senza fargli firmare il contratto generale d’investimento, ossia un contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento. Proprio per questo motivo il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità dell’ordine per difetto di forma ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 58/98. Secondo il Tribunale, in particolare, il fatto che la legge imponga la forma scritta significa, in primo luogo, che gli ordini debbano essere preceduti da un contratto scritto che disciplini in via generale il collocamento, nonché, sempre in via generale, i rapporti tra cliente e banca, senza che abbia alcuna importanza che l’ordine abbia poi trovato esecuzione, non essendo ammessa dall’art. 1423 c.c. la convalida del contratto nullo.

«Un’altra sentenza che dimostra come la giurisprudenza sia ormai univoca nel ritenere che la mancanza del contratto generale d’investimento comporta la nullità per difetto di forma di tutti gli ordini, che avrebbero potuto e dovuto essere effettuati solo in esecuzione dello stesso, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’investitore della pericolosità del titolo» dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore vittorioso. «Ma non si preoccupi chi, pur non avendo sottoscritto il contratto generale d’investimento, ha pure effettuato investimenti proficui – continua l’avv. Franchi –perché la nullità può essere fatta valere solo dal risparmiatore, il quale può scegliere per quali investimenti nulli per difetto di forma agire in giudizio».
   

 
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