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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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  Home page Agenda news 09/04/2010
 

 

Multiproprietà: il contratto di acquisto deve indicare il periodo di utilizzo
Comunicato stampa 9/4/10


Il contratto di acquisto di una multiproprietà deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato

Parma, 9 aprile 2010 - Un′altra significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà a Verona, dove il Tribunale, con sentenza n. 652/09 ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto, avente ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Atlas Club “nel periodo di codice rosso di stagione Alta…” a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il Tribunale, infatti, si ha la nullità di tali contratti “non solo quando manchi la forma scritta, ma anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi comprensibili agevolmente o comunque quando non vengano indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore”.
 
E per l’effetto la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell’importo versato dagli acquirenti, ossia € 11.900,00, oltre alla rifusione delle spese legali.

La sentenza conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato.  
Secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, la sentenza in parola dimostra come ormai consolidata  in giurisprudenza sia la tesi secondo cui il contratto deve specificare con chiarezza l’oggetto della vendita e i termini del suo godimento turnario. “È dai primi anni ’90 – sempre per l’avv. Franchi - che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà alle Canarie, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché, e finalmente il tribunali dello Stato sono ormai orientati nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi – società finanziarie incluse – a restituirli”.
   

 
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