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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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  Home page Agenda news 22/04/2010
 

 

Nullo per indeterminatezza il contratto del bene in multiproprietà
Comunicato stampa


Multiproprietà: la Confconsumatori vince ancora
Per “eccessiva indeterminatezza” sono nulli sia il contratto d’acquisto sia quello di finanziamento, risarciti gli associati.


Parma, 22 aprile 2010 - I legali della Confconsumatori hanno ottenuto una nuova e importante vittoria in materia di multiproprietà. Questa volta è stato il Tribunale di Parma, con sentenza n. 443/10, a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento.

Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto, avente ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa “nel periodo di codice rosso di stagione Alta…” a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice, infatti, non sarebbe in realtà ben chiaro l’oggetto dello stesso, non essendo direttamente individuabile un vero e proprio diritto di soggiorno. E per questo la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell’acconto versato dagli acquirenti, ossia quasi 1000 € più gli interessi.

Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo e condannando la stessa alla restituzione di quanto ratealmente pagato dai consumatori, ossia fino alla notifica dell’atto di citazione l’importo di oltre 200 €.

La sentenza, secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, «conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua». Sempre per l’avv. Giovanni Franchi è di particolare importanza il fatto che il Tribunale non si sia limitato a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, impedendo così che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori, ma soprattutto abbia condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dalla coppia. «I consumatori sanno così che potranno chiedere il rimborso delle somme versate anche alla finanziarie, non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori».
   

 
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