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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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  Home page Agenda news 07/05/2010
 

 

Illegittime l′addebito per l′invio delle fatture
Comunicato stampa Confconsumatori


Spese di invio delle fatture: illegittime per Telecom e altre società di servizi

Sentenza importante per la Confconsumatori Campania: il “contributo spese di spedizione” è un arricchimento ingiustificato e «non dovuto»

Napoli, 7 aprile 2010 - Molto spesso le società che erogano servizi quali telefonia, gas, energia nonché tv a pagamento, richiedono in calce alle fatture che inviano ai propri clienti, un cosiddetto “contributo spese di spedizione” aggravato di imposta Iva.
Si tratta di somme pari a circa un euro per ogni singola fattura, ma che moltiplicate per i milioni di utenti e per periodi superiori ai dieci anni, se si pensa alla Telecom (già Sip), costituiscono un ingiustificato arricchimento a danno degli utenti.
A uno degli associati che si è rivolto alla Confconsumatori è stato riconosciuto, in primo grado, un rimborso pari a circa 12€, pari a tutte le somme che lo stesso ha corrisposto ingiustamente a titolo di contributo di spese di spedizione alla Telecom Italia.

Non si tratta di una somma ingente, ma moltiplicata per le numerose fatture che giungono ad ogni singolo utente, si comprende l’importanza di evitare fastidiose ed ingiustificate pretese economiche che lo stesso legislatore ha dichiarato «non dovute».
Ed infatti, nonostante l’art. 21, comma 8 D.P.R. N. 633/72 stabilisca che non si possono richiedere le spese  di spedizione di fattura, molte società, tra cui la stessa  Telecom Italia (nell’ art. 14 punto 6 del contratto), inseriscono nelle proprie condizioni generali e in via unilaterale, clausole abusive e vessatorie che pongono a carico de i consumatori questi costi.

Vi sono state numerose cause, prima dinanzi al Giudice di Pace poi in Tribunale in sede di appello ed infine anche in Cassazione, che ha cassato con rinvio le sentenze dei giudici di appello.
L’importanza della sentenza di Napoli è che per la prima volta si ricostruisce in maniera dettagliata e specifica, le molteplici ragioni per cui l’art. 14 punto 6 è da considerarsi clausola abusiva ai sensi dell’art. 1469 e ss.

«Il giudice nel caso in esame - spiega l’Avv. Francesco Saverio Orlando, della Confconsumatori Campania - oltre a censurare il comportamento della Telecom Italia, rileva anche l’assenza di trasparenza, e l’ipotesi di un cosiddetto “Prezzo occulto”, che non consente al consumatore di poter comprendere con assoluta chiarezza il costo effettivo che dovrà esborsare per il servizio e/o prodotto che andrà ad acquistare, in palese inosservanza dell’art. 13 del codice del consumo. Invitiamo non solo i nostri associati ma tutti gli utenti consumatori, ad esaminare con molta attenzioni, le singoli voci che compongono le fatture di pagamento inviate dalle società».
   

 
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