Multa Enac a Ryanair: i risarcimenti non sono automatici. E non é finita...
Comunicato stampa
Per ottenere i risarcimenti i passeggeri dovranno formulare autonoma richiesta
Parma, 17 maggio 2010 – La multa di circa tre milioni di euro irrogata dall′Enac alla compagnia aerea Ryanair per 178 casi di mancata assistenza ai passeggeri in occasione della cancellazione dei voli causata dalla cenere vulcanica deve essere salutata positivamente.
Ma é necessario sapere che tale provvedimento non garantisce ai passeggeri l′automatico risarcimento, in quanto si tratta di un provvedimento che sanziona la violazione dei diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Per ottenere i risarcimenti i passeggeri dovranno quindi formulare autonoma richiesta alla compagnia aerea. Certamente, il provvedimento costituisce un presupposto importante su cui fondare la pretesa risarcitoria.
E′ bene precisare poi che la sanzione riguarda la mancata assistenza e, quindi, ne resta escluso l′aspetto relativo al rimborso del prezzo del biglietto a cui il passeggero ha diritto sempre ai sensi del Regolamento Comunitario. Come nel primo caso anche l′eventuale mancato rimborso del biglietto costituisce violazione del Regolamento Comunitario: nel, caso ciò fosse accaduto, invitiamo i passeggeri a segnalarlo all′Enac. E anche in questo caso, oltre al provvedimento sanzionatorio dell′Enac, al passeggero spetta il rimborso.
“Siamo ben contenti della sanzione adottata perché dà certezza ai diritti dei passeggeri con un provvedimento che certifica la violazione. Da parte nostra, oltre ad assistere i passeggeri nei rimborsi, qualora Ryanair dovesse proporre opposizione al provvedimento dell′Enac, spiegheremo un intervento ad adiuvandum nel relativo giudizio, affinché venga confermata la sanzione” ha dichiaratato l′avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel Comitato tutela diritti passeggeri presso Enac.