Manca la forma scritta: nullo l′acquisto di azioni Julius Baer
avv. Giovanni Franchi
La condanna della banca, grazie al nuovo procedimento, è arrivata con un′ordinanza emessa a pochi mesi dal ricorso
Parma, 1 settembre 2010 – Un’altra fondamentale vittoria della Confconsumatori relativa all’acquisto di azioni Julius Baer Multistock Sicav. Il Tribunale di Parma con l’ordinanza prevista dall’art. 702 ter c.p.c., dopo pochi mesi dall’inizio del giudizio, ha infatti condannato un istituto di credito a restituire ad un associato Confconsumatori il capitale investito da sua moglie (€ 35.016,28), deceduta, maggiorato degli interessi legali e delle spese di lite.
Il Tribunale ha, più in particolare, ritenuto la nullità dell’acquisto per difetto di forma ai sensi dell’art. 23 TUF. Difettava, invero, nel caso di specie il contratto generale d’investimento, ossia il contratto destinato per legge a disciplinare i rapporti tra le parti. E secondo il Tribunale non poteva ritenersi corretto l’assunto difensivo della banca, secondo cui la sottoscrizione di azioni Sicav non richiedeva la preventiva stipulazione di quel contratto, per avere la stessa svolto attività di mero collocatore, sottratta ex art. 30, comma 3, Reg. Consob 11522/98 a quella prescrizione formale. Sempre per il Tribunale non poteva neppure considerarsi corretta la tesi dell’istituto per il quale il contratto era stato comunque convalidato in seguito alla conversione delle azioni da un comparto ad un altro, vietando l’art. 1423 c.c. la convalida del contratto nullo.
Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un’ordinanza ottenuta alla fine del nuovissimo procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
«È questa - dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – un provvedimento importantissimo, perché è una delle prime volte che, dopo l’entrata in vigore degli artt. 702 bis e ter c.p.c., che si ottiene un’ordinanza di condanna a distanza di pochi mesi dalla proposizione del relativo ricorso e con un semplice accertamento incidentale della nullità dell’ordine per difetto di forma. Ma il provvedimento è importante anche perché ha chiarito che anche la vendita di azioni Julius Baer è sottoposta al requisito della forma scritta e che le banche non possono difendersi sostenendo di avere svolto attività di meri collocatori. In realtà siamo infatti al cospetto di una normale vendita di azioni con tutte le conseguenze che ne derivano».
Scarica QUI il testo dell′ordinanza.
Leggi qui di seguito l′articolo dell′avvocato Franchi sul procedimento sommario di cognizione, notevolmente più rapido di quello ordinario:
IN MERITO ALLE ORDINANZE EX ART. 702 TER
Ecco, a beve distanza dalla riforma del codice di procedura civile e dall’abolizione del c.d. rito societario, una delle prime ordinanze pronunziate a norma degli artt. 702 bis e ter c.p.c., relativamente ad un investimento in titoli Julius Baer Multistock Sicav.
Il ricorrente, allo scopo di ottenere la condanna senza che fosse indispensabile il procedimento ordinario di cognizione e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., aveva dedotto soltanto la nullità del contratto per difetto di forma ex art. 23 TUF. E il Tribunale di Parma, ritenendo tale domanda fondata su prove documentali senza necessità di trasformazione del rito in quello ordinario, ha deciso la controversia, dopo una breve udienza di discussione, con ordinanza provvisoriamente esecutiva. Questo dopo pochi mesi che era stata esperita l’azione giudiziale.
Il provvedimento di che trattasi dimostra che in effetti il procedimento sommario di cognizione consente la rapida soluzione delle controversie, più in particolare di quelle per la decisione delle quali non vi è bisogno di una lunga istruttoria. Così è, per quanto attiene agli investimenti bancari un tempo sottoposti al rito societario di cui alla l. n. 5/03, per le cause dove, com’era nella specie, si discute di nullità per mancanza della forma scritta prescritta dalla legge ad substantiam.
Venendo alle questioni di diritto esaminate dal Tribunale, quella più importante riguardava la necessità o meno della preventiva stipulazione per iscritto, secondo la prescrizione dell’art. 23 d.lgs. n. 58/98, di un contratto per la negoziazione, sottoscrizione, il collocamento e la raccolta d’ordini concernenti valori mobiliari (c.d. contratto quadro). Secondo l’istituto di credito l’acquisto di azioni Sicav, ossia quelle per cui era causa, non richiedeva la preventiva firma di un contratto generale d’investimento, per avere lo stesso svolto nel caso soltanto un’attività di mero collocamento, sottratta dal legislatore (art. 30, comm3, Reg. Consob n. 11522/98) al divieto di fornire il servizio in assenza di un contratto quadro. Per l’adìto giudice tale tesi non poteva invece ritenersi corretta, dovendosi escludere che il rapporto oggetto di causa fosse riconducibile alla prestazione di un servizio di collocamento (in senso proprio) di strumenti finanziari. Ciò sulla base di quanto chiarito dalla stessa Consob, per la quale tale servizio “si caratterizza per essere un accordo tra l’emittente (o offerente) e l’intermediario collocatore, finalizzato all’offerta al pubblico, da parte di quest’ultimo, degli strumenti finanziari emessi a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tipo predeterminate” . Chiarimento, sempre per il Tribunale, confermato dall’art. 35 Reg. Consob cit., a norma del quale “Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto”.
In effetti, appare evidente che nel caso di specie l’attività prestata dalla banca presentasse i caratteri di una normale negoziazione con la clientela effettuata sulla base di ordini di acquisto provenienti dalla medesima. Infatti, se è vero che si fosse al cospetto non di normali bond, ma di azioni di una Sicav, ossia di una società di gestione di fondi comuni, e che le medesime azioni non rappresentassero altro che la partecipazione ad un investimento, non per questo doveva escludersi la ricorrenza di un contratto relativo alla prestazione di servizi d’investimento, come tale soggetto alle prescrizioni formali del citato art. 23 TUF.
Del pari meritevole di consenso è l’osservazione del Tribunale secondo cui non poteva attribuirsi rilievo ai successivi ordini impartiti dal ricorrente di conversione dei titoli, non idonei a sanare la nullità del primo per difetto di forma, essendo la convalida del contratto nullo esclusa dall’art. 1423 c.c.
L’ordinanza in esame è, quindi, anche sotto tale aspetto sicuramente meritevole di consenso. Ma, come già si è scritto, la ragione per la quale è degna di segnalazione è soprattutto costituita dal fatto che in pochi mesi ha risolto una controversia, una controversia, oltretutto, di non facile decisione sotto il profilo giuridico. Il che dimostra che, grazie ai nuovi artt. 702 bis e segg., le cause possono ormai trovare rapida definizione, se le questioni da esaminare non richiedono l’assunzione di prove testimoniali. E proprio questo era il caso nostro, stante l’evidente nullità ex art. 23 – la necessità della forma scritta per l’acquisto di azioni JB Multistock Sicav non richiedeva una lunga istruttoria, ma semplici considerazioni giuridiche.
avv. Giovanni Franchi