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Portiere che va in pensione è obbligato al rilascio della casa
03/11/2012 - Il portiere che abita nell′alloggio messo a disposizione dal condominio non esercita una locazione; si tratta in effetti, di una prestazione accessoria al rapporto di lavoro intercorrente con il condominio. Quali le conseguenze? E′ presto detto! Poiché l′utilizzo dell′immobile è strettamente legato al rapporto di lavoro, ne deriva che il portiere ha l′obbligo di provvedere al rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Visto lo stretto rapporto intercorrente tra il rapporto di lavoro e l′utilizzo del bene, non occorrerà neanche una specifica richiesta da parte del condominio che non sarà legato al rispetto degli adempimenti presti in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo.
Quanto alle somme versate a titolo di deposito cauzionale, il portiere ha diritto alla rivalutazione ed agli interessi. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 ottobre 2012 n. 18649 ha ritenuto che gli interessi del portiere siano prevalenti sulla clausola ad hoc inserita in una scrittura privata tra le parti.
La pronuncia segue lo stesso filone dettato dalla Cassazione con le precedenti sentenze del 9/05/1987 n. 4301, del 2/10/1985 n, 4780 e del 29/6/1981 n. 4241. In sostanza l′alloggio costituirebbe un parziale corrispettivo della prestazione lavorativa.
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