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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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Mancata riconsegna del bene locato. Fissati gli oneri del locatore.


02/11/2012 - Torna sotto la lente della Cassazione il problema relativo alla responsabilità del conduttore per il mancato adempimento all′obbligo di procedere alla restituzione dell′immobile tolto in locazione. Il tema è stato affrontato dalla seconda Sezione, con la sentenza del 26 ottobre 2012 n. 18499.

Secondo Piazza Cavour, la responsabilità del conduttore (ex articolo 1591 c.c.) per ritardata restituzione dell′immobile locato ha natura contrattuale. Peraltro grava sul locatore l′onere di fornire la prova del danno derivatogli dalla ritardata consegna dell′immobile. La prova del danno subito può essere effettuata anche con il ricorso a presunzioni fermo restando che non è sufficiente dedurre che il bene locato è suscettibile di impiego tale da garantire un risultato economico migliore rispetto al canone originario.

Sotto questo profilo, il locatore deve farsi carico di dimostrare di aver subito un danno economico derivante dalla c.d. “perdita di chance” ossia di aver perso la possibilità di concedere in locazione il bene ad altro conduttore ricavando un canone più elevato ovvero di aver perso la possibilità di vendere l′immobile ad un prezzo più elevato o a condizioni più vantaggiose.

La circostanza che l′immobile, successivamente alla scadenza del contratto, continui ad essere occupato dal conduttore, può essere considerato come un elemento valido teso a dimostrare l′assenza di specifiche proposte di locazione in quanto sarebbe stato proprio la mancata riconsegna a scoraggiare possibili interlocutori.
 
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