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Vietata (e non sanabile) la sopraelevazione nel centro storico
13/11/2012 - Vietato l′ampliamento dell′appartamento vincolato a risanamento conservativo. Legittimo il provvedimento con cui il Comune nega la sanatoria per le opere di ampliamento di un appartamento nell’ambito di un fabbricato vincolato a risanamento conservativo. Motivo? Si tratterebbe di un evidente peggioramento architettonico della piazza. Nel caso in esame era stata realizzata una vera e propria sopraelevazione realizzando un nuovo vano.
Il diniego del giudice amministrativo troverebbe il proprio fondamento legislativo nell′art. 33, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che vieta il rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate in violazione di vincoli urbanistici di assoluta inedificabilità. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 novembre 2012 n. 5707 ha ritenuto che il diniego di sanatoria costituisse un atto dovuto. Nel caso in esame le norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. autorizzava, per le aree comprese nel centro storico (zona A), solo interventi di restauro scientifico o risanamento conservativo finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a qualificare il contesto ambientale, vietando ogni costruzione, anche di carattere provvisorio.
In tale prospettiva, la sanatoria sarebbe vietata in quanto le opere sarebbero in aperto contrasto con un vincolo urbanistico di assoluta inedificabilità previsto a livello si piano.
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