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Mancata assegnazione dell′alloggio ERP? Scatta il risarcimento del danno
14/11/2012 - Un inquilino, originariamente classificatosi al secondo posto per l′assegnazione di sei alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e poi illegittimamente escluso da tale assegnazione, ottiene l′annullamento del provvedimento di esclusione. Di conseguenza, viene accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, a cui viene assegnato un alloggio di superficie non inferiore a 85 mq.
La sentenza di primo grado, oltre a riconoscere il diritto all′assegnazione, stabilisce i criteri per la liquidazione del danno sopportato dall′assegnatario nei tempi tecnici necessari all′immissione in possesso dell′appartamento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 novembre 2012 n. 5708 ha affrontato due aspetti della vicenda. In relazione all′an, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del giudicato.
In relazione alla quantificazione del risarcimento ha ritenuto che al ricorrente non debbano essere riconosciuti gli importi relativi ai canoni dei “servizi” (acqua, luce e gas) in quanto essi sarebbero comunque rimasti a carico dalla parte anche in caso di tempestiva assegnazione dell’alloggio.
Per quanto riguarda il maggior danno da svalutazione ritiene che esso debba essere quantificato in relazione all′indice ISTAT dei prezzi al consumo e non, quindi, in relazione al parametro del rendimento dei titoli di Stato.
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