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Chiarito quando il sottotetto non esprime cubatura
29/11/2012 - Il sottotetto non abitabile deve essere escluso non incide sugli indici urbanistici. Nel caso in esame i soliti vicini impugnano la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso direzionale e residenziale da realizzare previa demolizione del fabbricato preesistente. Secondo la tesi accusatoria il manufatto sarebbe illegittimo in quanto realizzato in violazione della normativa edilizia vigente. In particolare, veniva contestata l′avvenuta modifica dell′ingombro planivolumetrico; in parole povere i vicini supponevano che il fabbricato fosse stato realizzato violando l′altezza massima nonché le cubature assentite.
Il problema è costituito dal sottotetto. Il problema non sussiste, almeno secondo la tesi del costruttore, in quanto il sottotetto sarebbe qualificato come un “volume tecnico” e, quindi, come tale, non verrebbe ad influire sugli indici di piano.
Il sottotetto può essere considerato come “volume tecnico” nell′ipotesi in cui, per i propri caratteri ed elementi costitutivi, non sia possibile ipotizzare che esso possa essere utilizzato per scopi abitativi. Nel caso in esame l′immobile era sfornito di scale di accesso (il che, di per se, sarebbe già un elemento determinante); l′altezza massima, inoltre, era di soli 2,56 mt e quindi inferiore a quella prevista per l′ottenimento dell′abitabilità. Una parte del sottotetto era occupata da impianti a servizio dei piani inferiori.
Il volume tecnico è destinato ad accogliere gli impianti. Deve essere qualificato come “volume tecnico” il manufatto destinato ad accogliere gli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, e che non possono essere ubicati al suo interno.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 novembre 2012 n. 5965 ha ritenuto che il sottotetto possa essere considerato come "volume tecnico" e, come tale, ininfluente ai fini edilizi, quando esso non sia abitabile.
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