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Autorizzazione paesaggistica: via libera al potere di veto della Sovrintendenza
30/11/2012 - Quando è in discussione il potere della Sovrintendenza di annullare l′autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, è la stessa Sovrintendenza (e non il Ministero) che può far valere in giudizio le ragioni dell′ente a cui è preposta la tutela del vincolo.
Un cittadino, interessato al rilascio di un permesso di costruire per l′esecuzione di opere in parte di ristrutturazione e in parte di ricostruzione e recupero funzionale di un rudere ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico, si duole del diniego serbato dalla Sovrintendenza che avrebbe annullato (a suo dire in maniera illegittima) l′autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune.
Il TAR accoglie il ricorso. La Soprintendenza risulterebbe incompetente in quanto il decreto di annullamento avrebbe dovuto essere emesso dal Ministero quanto meno fino allentrata in vigore del DLgs 24 marzo 2006, n. 157.
Ma il Consigli di Stato ribalta la situazione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 novembre 2012 n. 5977 ha ribaltato l′esisto del giudizio.
Con l′entrata in vigore dell′art. 3 DLgs n. 29/1993 è stato introdotto il principio di separazione tra funzioni di indirizzo (spettanti al Ministero) e funzioni di gestione (di competenza dei dirigenti). Con l′entrata in vigore del DLgs n. 157/2006 le funzioni e le competenze ministeriali devono ritenersi trasferite alla Soprintendenza a cui è demandato il potere di annullamento dell′autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che alla Soprintendenza spettano tutti i poteri inizialmente appartenenti al Ministero ivi compreso il potere di esaminare i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune.
Alla Soprintendenza spetta il potere verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori protetti dal vincolo. E del tutto legittimo l′operato del Soprintendente che chiede di acquisire contezza sull′intervento da eseguire. Nel caso in esame l′Ufficio aveva chiesto al Comune di conoscere il “rilievo planivolumetrico della preesistenza, di tutte le sue tracce murarie, di tutti i fronti di ciascun corpo di fabbrica recante le quote di variazione sommitale dei setti murari interessati dai crolli”. Tale informativa, aggiunge il giudice di appello, non costituisce “un artificio pretestuoso e illogico, come pretende l’appellante, ma è l’espressione logica e coerente della necessità istruttoria di valutare completamente l’opera proposta.”
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