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Via libera al risarcimento per occupazione illegittima
04/12/2012 - Viene disposta l′occupazione d’urgenza dell’immobile, tuttavia, malgrado l’intervenuta scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, la procedura non risulta essere stata mai conclusa con l’emissione di un rituale decreto di esproprio.
I proprietari dell′immobile occupato, a questo punto, citano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di sentirlo condannare alla restituzione dell’immobile illegittimamente occupato ed al risarcimento del danno causato dall’abusiva privazione della proprietà del bene. Il Ministero chiama in causa la società a cui era stata affidata la gestione delle operazioni.
Il TAR riconosce in pieno le ragioni del ricorrente e condanna l′amministrazione alla restituito in integrum dell′immobile ed alla pagamento di un risarcimento per il periodo di illegittima occupazione, nonché di una somma commisurata “al canone concessorio”.
La pronuncia viene impugnata dinanzi al Consigli di Stato che decide con sentenza del 28 novembre 2012 n. 6012.
La competenza spetta al giudice amministrativo. In primo luogo viene respinta l′eccezione di incompetenza del giudice amministrativo sollevata dall′amministrazione. Il giudice d′appello riconosce la propria giurisdizione trattandosi di una controversia afferente un’occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio. In questo caso si tratta di giudicare la legittimità della condotte della p.a. rinveniente dall’esercizio del potere autoritativo della p.a., e che solo per accidenti successivi ha perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica.
La società di gestione è esente da responsabilità. I proprietari hanno proposto un′azione risarcitoria chiedendo, in via incidentale, l′accertamento della illegittimità dell’occupazione dell’immobile. Una volta effettuato tale accertamento, chiedevano il risarcimento del danno in forma specifica da attuarsi tramite restituzione del bene.
Ciò posto, secondo il Consiglio di Stato, poiché si tratta di una questione relativa alla responsabilità della pubblica amministrazione derivante da una procedura espropriativa illegittima, la società di gestione non può essere ritenuta responsabile, e, anzi, non è neanche dotata di legittimazione passiva per cui deve essere estromissa dal giudizio.
Il proprietario dell′immobile non deve esibire il titolo di acquisto. Respinta la difesa della p.a. che addebitava al ricorrente di non aver esibito il titolo di proprietà del bene sottoposto ad esproprio. Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce, sulla base di qualsiasi elemento, documentale e presuntivo. Nel caso in esame i ricorrenti avevano depositato delle risultanze catastali.
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