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Poca chiarezza sui benefici per la prima casa
29/09/2010 - Si torna a parlare di benefici per l′acquisto della prima casa. Le condizioni perché il contribuente possa godere delle c.d. “agevolazioni prima casa” sono diverse:
- l′immobile oggetto dell′acquisto non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel DM 2 agosto 1969 e deve essere ubicato nel Comune dove l’acquirente ha già la propria residenza anagrafica, o intenda stabilirla entro 18 mesi dalla data di acquisto;
- è necessario che il beneficiario non sia titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l′immobile oggetto dell’acquisto agevolato; nonché, non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
In linea di principio la proprietà di un altro immobile impedisce all′acquirente di poter usufruire delle agevolazioni ma tale principio ha solo un valore di massima ed ammette alcune eccezioni. Vediamo di che si tratta.
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