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L′appaltatore non può sospendere pretestuosamente l′esecuzione delle opere
04/10/2010 - L′appaltatore non può sospendere pretestuosamente l′esecuzione delle opere chiedendo il pagamento del prezzo.
Il caso ruota intorno ad un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di due palazzine e nasce dalla richiesta, da parte dell′appaltatore, di somme in acconto. Non ottenendo adeguato riscontro alle proprie richieste, la ditta procede arbitrariamente alla sospensione dei lavori.
Il proprietario del suolo, a questo punto, cita in giudizio l′imprenditore chiedendo la risoluzione del contratto d′appalto ed il risarcimento dei danni in quanto, a suo dire, la sospensione dei lavori sarebbe del tutto pretestuosa e le richieste di pagamento illegittime.
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