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Gli enti pubblici possono partecipare ad una gara ad evidenza pubblica?
28/10/2010 - L′autorità di vigilanza interviene per fornire la propria interpretazione dell′articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (ovvero del c.d. Codice degli Appalti). Tale norma ammetta alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Il problema di fondo riguarda la possibilità di ammettere alle competizione per l’aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti diversi da quelli indicati dalla norma quali le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università. In definitiva si tratta, quindi, di fornire una interpretazione estensiva del citato articolo 34 che permetta di ampliare il novero dei soggetti legittimati a partecipare alle gare ad evidenza pubblica indipendentemente dalla loro natura giuridica.
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