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Multiproprietà: nullo per indeterminatezza il contratto di vendita
Comunicato stampa Confconsumatori

10/11/2010 - Multiproprietà: due vittorie a Trieste e Pordenone

I giudici hanno dichiarano la nullità per indeterminatezza del contratto di acquisto e anche del contratto di finanziamento collegato

Trieste, 12 novembre 2010 – Confconsumatori ha collezionato due significative vittorie, una a Trieste e l’altra, di poco precedente, a Pordenone, entrambe in materia di multiproprietà.
Nel capoluogo giuliano a settembre, con sentenza n. 876/2010, il Tribunale ha dichiarato la nullità e, in subordine, l’annullamento del contratto di acquisto di una multiproprietà e, congiuntamente, quella del contratto di finanziamento ad esso collegato, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori.

Nella sentenza, il giudice descrive efficacemente la disavventura in cui sono incappati i due associati: “una serie di artifici e raggiri, uno stordimento dei clienti, una confusione ingenerata con una congerie di moduli e contratti confezionati in modo allettante, che costituiscono la trama di un dolo determinante”.
Il giudice, quindi, dopo aver stabilito l’assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto ha condannato la sola società di time sharing alla restituzione di tutte le somme ottenute, oltre agli interessi dalla data della commissione del fatto illecito, mentre ha condannato anche l’Istituto di Credito al pagamento delle spese processuali.

Assai simile la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 696/2010 Rep. 1485/10 del luglio 2010, che ha sancito la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato, sottoscritto da una associata Confconsumatori.

Anche in questo caso il giudice ha riconosciuto l’incertezza dell’oggetto del contratto: “l’attrice non è stata messa in grado di capire in cambio di che cosa avrebbe dovuto sborsare ben 20 milioni delle vecchie lire più £ 6.414.000 di interessi. Il contratto è quindi radicalmente nullo per indeterminatezza dell’oggetto”.

Le sentenze confermano così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Firenze, di Verona, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali
A) il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato e
B) la nullità si estende anche al contratto di finanziamento “collegato funzionalmente” a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.

Secondo l’avv. Augusto Truzzi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio gli associati in entrambi i giudizi, «le due sentenze sono di particolare importanza, perché ribadiscono che il contratto di finanziamento è strettamente collegato al contratto di acquisto».
 
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