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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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Risparmio: due vittorie a Lecce e a Cremona
Comunicato stampa Confconsumatori

20/01/2011 - In entrambi i casi il contratto d′acquisto era stato stipulato presso l′abitazione degli associati, ma non era stato comunicato loro il diritto di recesso entro 7 giorni

Parma, 20 gennaio 2011 - Continua l′impegno di Confconsumatori a difesa dei diritti dei risparmiatori. Recentemente l′associazione ha ottenuto due nuove vittorie in materia di risparmio a Lecce e a Cremona.

In entrambi i casi il contratto d′acquisto era stato stipulato presso l′abitazione degli associati, ma non era stato comunicato loro il diritto di recesso entro 7 giorni, sancito dall′art. 30 del Testo Unico dell′Intermediazione Finanziaria. Per questa violazione del TUF entrambi i contratti sono stati annullati e le banche sono state condannate a risarcire gli associati.

A LECCE ANNULLATO UN MY WAY - Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto le ragioni di un risparmiatore, associato della Confconsumatori di Brindisi, e ha dichiarato la nullità del contratto denominato My Way condannando la MPS Banca Personale alla restituzione delle somme corrisposte dal consumatore pari ad € 20.000,00 circa.

La sentenza si differenzia profondamente rispetto ad altre ottenute in merito allo stesso prodotto, in quanto il Giudice salentino ha esaminato una violazione particolare degli obblighi informativi gravanti sulla banca la quale ha determinato, per espressa previsione normativa, la nullità del contratto. In virtù dell’art. 30 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF), infatti, ogni qual volta un contratto venga stipulato fuori dalla sede della Banca, lo stesso deve contenere una apposita clausola concernente il diritto del consumatore di recedere dallo stesso entro 7 giorni dalla stipula dello stesso con conseguente scioglimento di ogni e qualsivoglia vincolo di natura economico – negoziale. Qualora tale clausola non sia prevista il contratto è nullo. Nel caso di specie, pur essendo il contratto stato stipulato presso l’abitazione del risparmiatore, quindi, fuori dalla filiale della banca, lo stesso non conteneva la clausola concernente il diritto di recesso.

Di conseguenza, il Tribunale di Lecce, accogliendo integralmente le tesi processuali della difesa del risparmiatore, ha dichiarato la nullità dell’intera operazione condannando la Banca a restituire quanto percepito dal 2000 ad oggi dall’associato della Confconsumatori.

“E’ una grande vittoria per la nostra associazione che dopo aver ottenuto la prima sentenza in Italia dinnanzi al Tribunale di Brindisi con la quale la Banca è stata condannata per la vendita del prodotto finanziario denominato My Way, continua ad ottenere vittorie vedendo accolte le proprie tesi volte ad evidenziare sempre nuovi profili di irregolarità dei contratti concernenti i prodotti finanziari” commenta l’avv. Emilio Graziuso Responsabile Nazionale Settore Credito Confconsumatori. “La sentenza ottenuta, inoltre, ci inorgoglisce particolarmente essendo una delle prime sul territorio pugliese ad aver sancito la nullità per violazione dell’art. 30 TUF di un prodotto strutturato, formato cioè da singoli contratti finanziari” conclude l’avv. Graziuso. La sentenza è scaricabile dal sito www.confconsumatori.it.

A CREMONA ANNULLATI BOND ARGENTINI – Anche a Cremona questa il giudice, con sentenza n. 557/10, ha annullato un contratto avente ad oggetto l’acquisto di titoli argentini e condannato l’Istituto di credito a rimborsare l’investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa.

In tale sentenza Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell’art. 30 TUF, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l’abitazione dei risparmiatori ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, agli stessi non era stato comunicato per iscritto che avevano termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.

“Il Tribunale di Cremona continua a ritenere che l’art. 30 TUF debba essere  applicato non solo ai contratti di collocamento, ma anche a quelli di vendita di titoli alla c.d. clientela retail.  E visto che vi sono anche Corti d’Appello che si sono uniformate a tale orientamento, è il caso che tutti i Tribunali italiani facciano lo stesso e condividano la tesi secondo cui la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d’investimento" dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che insieme all’avv. Chiara Tommasetti dell’associazione consumeristica cremonese Campo di Marte ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi.
 
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