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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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Costruttore responsabile per l′uso dell′area vincolata a parcheggio
Dott. Donato Palombella

18/11/2007 - Il costruttore risponde direttamente della mancata destinazione a parcheggio dell′area vincolata.

Fin troppo spesso il Costruttore considera i vincoli a parcheggio solo un fastidioso balzello burocratico necessario per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Una volta ottenuto il titolo abilitativo dei lavori, costruito il fabbricato, l′area vincolata viene alienata a terzi e - comunque - non viene adibita al parcamento delle autovetture.

La Corte di Cassazione - con la sentenza del 26 ottobre 2007 n.22496 - è recentemente intervenuta sul punto sostenendo la responsabilità del costruttore per la mancata destinazione a parcheggio dell′area vincolata ed indicata come tale nel progetto predisposto ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Il costruttore-venditore, quindi, sarebbe responsabile nei confronti dell′acquirente della singola unità immobiliare che vede usurpato il proprio diritto di parcheggio sulle aree vincolate. E non è tutto. Secondo i giudici di Piazza Cavour, il costruttore è responsabile del vincolo di destinazione anche nell′ipotesi in cui, avendo alienato a terzi la proprietà dell′immobile su cui è stato iscritto il vincolo, non ha più (o meglio, non avrebbe più) la possibilità di esercitare diritti sull′uso e/o sul godimento di tali spazi.

La circostanza che il costruttore sia ormai "spossessato" dell′area a parcheggio, quindi, è irrilevante sul piano del risarcimento del danno ma potrebbe avere conseguenze diverse secondo altri profili. In questo caso, ovviamente, non sarebbe possibile chiedere al costruttore l′esecuzione in forma specifica del contratto da lui non esattamente adempiuto. Lo sfortunato acquirente dovrebbe "accontentarsi" del risarcimento del danno per equivalente.

A questo punto occorre sottolineare un′altra circostanza. Le ragioni risarcitorie dell′acquirente potrebbero rimanere vane nell′ipotesi in cui la società costruttrice fosse ormai liquidata. Fermo restando, ovviamente, eventuali diverse azioni e responsabilità che potessero essere avanzate verso i gestori dell′impresa. Vana, inoltre, ogni azione risarcitoria nell′ipotesi di intervenuta prescrizione.

Da ultimo occorre sottolineare un altro importante principio contenuto nella sentenza in esame. Il vincolo a parcheggio, comportando degli obblighi urbanistici, ha natura pubblicistica. Ciò comporta (tra l′altro) che le parti, in sede di stipula dell′atto di compravendita non possono modificare la natura del vincolo che rimane valido ed efficace erga omnes.
 
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