Ecco quando l′appaltatore risponde per la "rovina di edificio"
15/11/2011 - Il c.d. “difetto di costruzione” legittima il committente all′azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell′appaltatore. La fattispecie, disciplinata dall′art. 1669 cc, prevede la c.d. “decennale postuma”. In sostanza l’esecutore dell’opera risponde, nei confronti del committente, per vizio del suolo, difetto della costruzione, rovina o pericolo di rovina, ovvero per gravi difetti.
Nel caso in esame si discute della progettazione, fornitura e posa in opera di un ascensore per esterni installato all’interno di un albergo.
Leggi tutto l′articolo.