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Totale demolizione e ricostruzione: occorre rispettare la sagoma?
Donato Palombella
29/11/2011 - Il problema. Negli interventi di ristrutturazione, è necessario rispettare la sagoma dell′edificio? Le norme regionali possono prevedere una normativa meno stringente rispetto ai limiti imposti dalle norme statali?
Il caso. Il proprietario di un immobile presenta una DIA per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione consistente nella totale demolizione di un manufatto preesistente e la sua successiva ricostruzione. La DIA viene annullata dall′amministrazione comunale in quanto il nuovo fabbricato verrebbe realizzato senza rispettare i limiti imposti dalla sagoma della preesistenza.
Nel corso del giudizio, il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente ad alcune norme regionali; in particolare, a finire sotto la lente della Consulta, sono state le seguenti disposizioni:
-artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
-art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)
L′art 27 della LR n. 12/2005 considera come interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
L′art. 103 della LR n. 12 /2005 (Disapplicazione di norme statali) dispone che “cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista” dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell′edilizia) nonché dal DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico esproprio).
L’art. 22 della legge LR n. 7/2010 (Interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”) prevede che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell’edificio che segue a demolizione “è da intendersi senza vincolo di sagoma”.
La tesi del ricorrente. L′intervento proposto, consistente nella demolizione di un manufatto preesistente e nella sua successiva ricostruzione sarebbe del tutto legittimo in quanto le norme regionali permetterebbero di “baipassare” i vincoli imposti dalla normativa statale ovvero dal DPR 380/2001.
La posizione del Legislatore Regionale. Secondo il Legislatore regionale, le norme dettate dallo Stato sarebbero mere indicazioni di dettaglio che potrebbero essere disattese e superate dalle norme regionali. In concreto, in tema di “ristrutturazione edilizia”, le norme regionali potrebbero prevedere che il nuovo manufatto possa eccedere i limiti di sagoma imposti dalla preesistenza. Sarebbero quindi superati i limiti imposti dal DPR 378/2001.
Gli interventi di ristrutturazione. La discussione di concentra su due profili sovrapposti: la legittimità di un intervento di demolizione e ricostruzione e la possibilità che la ricostruzione non segua fedelmente la sagoma della preesistenza.
Come sappiamo, il DPR 380/2001 permette i c.d. “interventi fotocopia” ovvero il manufatto ricostruito deve rispettare sagoma e volumetria della preesistenza. La norma regionale, nel caso in esame, permetterebbe di eliminare tali vincoli imposti dalla legislazione nazionale. Di qui la necessità di stabilire il rapporto intercorrente tra norma statale e norma regionale e la disciplina dei possibili contrasti.
La soluzione. Negli interventi di ristrutturazione, la sagoma dell′edificio preesistente deve essere rispettata. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza del 23 novembre 2011 n. 309 che ha dichiarato la illegittimità delle norme regionali che, disciplinando la ristrutturazione edilizia, escludono l′applicabilità del limite costituito dalla “sagoma preesistente”.
In caso di conflitto tra norme regionali (più permissive) e disciplina statale, quest’ultima prevarrebbe sulla prima. In definitiva, ad avere la meglio sarebbero, in ogni caso, le norme contenuto nell′art. 3, comma 1, let. d) del DPR 380/2001. La disciplina regionale, quindi, non potrebbe invadere le competenze statali in materia di governo del territorio (Cost., art. 117, III comma).
Bacchettato il Legislatore regionale quando qualifica come “norme di dettaglio” le disposizioni statali; cancellate tutte le disposizioni regionali in materia di governo del territorio che siano in conflitto con le disposizioni dettate dall’art. 3 del DPR n. 380 del 2001.
La normativa statale, in definitiva, "costituisce espressione di un principio generale che orienta anche l’interpretazione della legislazione regionale". Ad avviso del giudice a quo, però, tale interpretazione costituzionalmente orientata non sarebbe più possibile, in quanto l′art. 22 della Legge Regione Lombardia n. 7/2010 ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, specificando che «la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma».
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