L′appaltatore è l′unico responsabile del crollo del fabbricato
Donato Palombella
12/12/2011 - Il problema. il committente è responsabile, nei confronti dei terzi, dei danni causati dalla ditta esecutrice delle opere? Il quesito riveste una rilevanza pratica in quanto il danneggiato ha interesse a stabilire verso quale soggetto indirizzare l′azione risarcitoria anche al fine di valutare il grado di solvibilità del debitore.
Il caso. Il proprietario di uno stabile decide di procedere ad un “intervento fotocopia” ovvero: totale demolizione e ricostruzione del manufatto con la stessa volumetria e sagoma. Affida i lavori edili ad una ditta, sotto la direzione di un geometra. L′imprevisto, si sa, è sempre dietro l′angolo; nel corso dei lavori di demolizione, viene danneggiato un edificio adiacente che, purtroppo crolla. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un caso simile a quello verificatosi a Barletta, costato la vita a cinque persone.
La tesi più favorevole al danneggiato. Il danneggiato, come creditore, ha, ovviamente, l′interesse ad ampliare il più possibile la pleteora dei debitori in quanto, così facendo, ha maggiori probabilità di ottenere il soddisfacimento del credito. In tale prospettiva, l′azione per il risarcimento del danno dovrebbe essere esperita nei confronti di tutti i soggetti controinteressati ovvero il proprietario dell′immobile, la ditta esecutrice dei lavori e il Direttore dei Lavori.
Il proprietario-appaltante sarebbe responsabile dell′accaduto per la c.d. culpa in eligendo ovvero per aver affidato l′incarico ad una ditta che, alla resa dei conti, si è dimostrata inaffidabile.
La ditta esecutrice sarebbe la responsabile materiale dell′evento dannoso.
Sul Direttore dei Lavori cadrebbe la c.d. culpa in vigilando; in tale prospettiva la responsabilità del professionista troverebbe il proprio fondamento nel mancato adempimento all′obbligo professionale di vigilare sull′attività esecutiva posta in essere dall′appaltatore.
Il Tribunale condanna l’imprenditore edile e il proprietario dello stabile; la Corte di Appello riconosce come unico responsabile la ditta esecutrice lasciando indenne sia il proprietario-appaltante che il Direttore dei Lavori.
La soluzione prospettata dalla Cassazione. Secondo gli Ermellini, unico responsabile dell′evento è l′appaltatore ovvero l′esecutore materiale delle opere. La terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata in cancelleria il 5 dicembre 2011 n. 26002 ha assolto totalmente il proprietario-appaltante. A seguito del perfezionamento del contratto di appalto, secondo il Palazzaccio, il proprietario perde la disponibilità del bene per cui, non essendo più custode della cosa, non può rispondere dell′accaduto.
La Cassazione ha chiarito che, nel caso in esame, nei confronti del proprietario-appaltante, non è neanche ipotizzabile la “responsabilità del committente”. Tale tipo di responsabilità sarebbe configurabile nell′ipotesi in cui il committente abbia affidato i lavori ad una impresa inidonea ovvero quando abbia impartito direttive specifiche di cui l’appaltatore è mero esecutore.
La responsabilità, invece, resta in capo all′appaltatore nel caso in cui, quest′ultimo goda di ampia autonomia esecutiva, utilizzi la propria organizzazione ed appresti autonomamente i mezzi per l′esecuzione dei lavori. In questo caso, infatti, la ditta assume una vera e propria obbligazione di risultato nei confronti del committente.
Da ultimo si sottolinea che il Direttore dei Lavori è stato assolto perché, semplicemente, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la sua responsabilità.
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