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A quali condizioni l′Ing. o l′Arch. juniores possono progettare in zona sismica?
Donato Palombella
16/02/2012 - Gli ingegneri e gli architetti juniores possono predisporre un progetto per la realizzazione di un manufatto in zona sismica?
Il problema di fondo consiste nello stabilire che i professionisti junores siano o meno in grado di progettare “opere complesse” atteso che la progettazione in zona sismica rientra proprio in tale categoria.
Il caso nasce dal ricorso con cui un professionista juniores, coadiuvato dal proprio ordine professionale, aveva impugnato il provvedimento con cui l′amministrazione aveva rifiutato di accettare un progetto presentato in zona sismica. Il progetto, era stato presentato presso l′Ufficio Tecnico Comunale ed il competente Servizio Sismico della Regione. Proprio la Regione aveva sospeso il procedimento ed aveva chiesto un parere al Comitato Giuridico Consultivo nonché all’Ordine degli Ingegneri competente per territorio.
La tesi dell′amministrazione. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritiene che la progettazione in zona sismica non rientri nelle competenze degli ingegneri e architetti juniores per cui l′Ente Locale non può fare altro che uniformarsi a tale parere.
Ad entrare in gioco sarebbero gli articoli 16 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2011 n. 328, che, nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores, fanno riferimento alla “progettazione di costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate”. Secondo l′amministrazione ciò escluderebbe la possibilità per l’architetto e l’ingegnere juniores, di risolvere problemi di speciale complessità, come la realizzazione di un manufatto in zona sismica che dovrebbe sempre reputarsi di speciale difficoltà.
La tesi del professionista Secondo il professionista juniores, l′equiparazione tra progettazione in zona sismica e progettazione “complessa” non sarebbe affatto scontata ma dovrebbe essere effettuata sulla base dell′esame dell′incarico affidato al professionista. Nel caso in esame, la complessità dell′opera doveva essere esclusa per un duplico ordine di motivi. In primo luogo perché si trattava di un manufatto di modeste dimensioni (parliamo di circa 4.100 mc), e quindi perché la progettazione dell′opera era stata effettuata con una metodologia di calcolo “standardizzata”. Inoltre, sostiene il professionista, se il Legislatore avesse voluto precludere del tutto ogni attività per opere da erigersi in area sismica alle categorie degli ingegneri e degli architetti juniores avrebbe potuto e dovuto affermarlo espressamente, mentre mancherebbe un preciso divieto in tal senso.
La soluzione Ha ragione il professionista! Almeno è questo il parere espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 9 febbraio 2012 n. 686.
A voler ragionare in senso opposto, la figura dell′architetto o dell′ingegnere juniores verrebbe sostanzialmente a coincidere con quella del geometra a cui, in effetti, è preclusa la possibilità di effettuare calcoli in cemento armato. Questo assunto è ancor più vero quando si pensi che, per effetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 n. 29581 (recante Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), l′intero territorio italiano è qualificato come “zona sismica” anche se, ovviamente, il rischio sismico può essere più o meno elevato. Volendo interpretare le norme in maniera più rigida, ne deriverebbe una assoluta preclusione, da parte degli juniores, ad esercitare la propria professione.
Accolta, quindi, la tesi del ricorrente nella parte in cui ritiene che la valutazione debba essere effettuata in base all′esame dell′incarico che, concretamente, il professionista è chiamato a svolgere. Il problema, in sostanza, non può essere risolto definitivamente in un senso o in un altro ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, dell′opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate, fermo restando che eventuali preclusioni possono essere legate al maggior rischio sismico che caratterizza l′area di intervento.
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