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La Giunta può dare "via libera" alle liberalizzazioni?
09/03/2012 - Le liberalizzazioni sono all′ordine del giorno ma gli interessi corporativi, a quanto pare, sono ancora più forti dell′interesse economico nazionale. Questa volta non stiamo parlando dei tassisti interessati a difendere il valore economico delle proprie licenze né del potente ordine dei farmacisti o dei notai. Parliamo, più semplicemente, della possibilità di liberalizzare la vendita dei giornali e proprio per questo motivo il caso sembra incredibile.
Il caso. Un Comune adotta con provvedimento di Giunta una delibera con cui, per effetto dell′entrata in vigore dei cc.dd. decreti Bersani, viene dato il via libera alla liberalizzazione del settore della vendita di quotidiani e periodici. Di conseguenza, l′esecutivo comunale decide che gli interessati potranno dare libero avvio a tale attività utilizzando la procedura semplificata prevista dalla D.I.A.
Il punto di vista dei cittadini. Ovviamente il provvedimento “liberalizzatore” non piace ai titolari delle rivendite di quotidiani e periodici che, in un baleno, si organizzano per dare battaglia all′amministrazione. Così il provvedimento di Giunta viene impugnato dinanzi al TAR
Secondo i ricorrenti il provvedimento con cui la Giunta “prendeva atto” dell′intervenuta liberalizzazione sarebbe del tutto illegittimo in quanto l′organo di governo dell′Ente Locale sarebbe incompetente. E non finisce qui! L’attività di vendita di quotidiani e periodici, secondo i ricorrenti, non sarebbe rientrata tra quelle oggetto di liberalizzazione.
La tesi dell′amministrazione. Secondo l′amministrazione il provvedimento sarebbe del tutto legittimo trovando il proprio fondamento addirittura su una disposizione di legge (ovvero sui “famosi” decreti Bersani)
La soluzione. La delibera di Giunta è viziata per incompetenza; l′Ente Locale avrebbe dovuto far adottare il deliberato dal Consiglio comunale, in quanto si tratterebbe di un atto avente contenuto pianificatorio dell’attività di vendita dei giornali. A stabilirlo è stato il TAR Latina, con la sentenza del 2 marzo 2012, n. 181.
Il contenuto della delibera. Il TAR, analizzando il contenuto della delibera impugnata, ha evidenziato la sua duplice veste. Da un lato, la delibera si limitava a "prendere atto" dell′avvenuta liberalizzazione disposta con legge dello stato, dall′altro, parallelamente, assumeva un “contenuto pianificatorio” dell′attività relativa alla vendita dei giornali e, proprio sotto quest′ultima prospettiva, eccedeva i poteri di Giunta. Occorre tener presente che il piano del commercio può essere considerato come uno strumento pianificatorio destinato ad essere recepito anche dal Piano Regolatore Generale.
Riferimenti normativi.
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 c.d. "Decreto Bersani";
- Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40 c.d. "Bersani-bis";
- Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell′art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
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