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Il singolo condomino può rivendicare l′uso esclusivo del sottoscala?
21/03/2012 - Il caso. I condomini prendono l’abitudine di parcheggiare le proprie biciclette nell’atrio che presumono condominiale. Ciò scatena le ire di un condomino che ritiene di essere proprietario esclusivo del bene.
Il parere del proprietario. Dalle parole, si passa ai fatti ed il condòmino spazientito, quale proprietario esclusivo del locale seminterrato, cita in giudizio l’intero condomìnio chiedendo che venga dichiarata l’inesistenza della servitù di fatto sull’atrio posto nel sottoscala di sua esclusiva proprietà e che venga ordinata, agli altri condomìni, di non parcheggiare più le loro bici. Si tratterebbe, dal punto di vista tecnico-legale, di chiedere la cessazione delle turbativa e dello spoglio parziale.
Il punto di vista del condominio. Si tratterebbe di beni condominiali che, come tali, verrebbero utilizzati da tutti i condomini senza problemi di sorta e senza che il singolo possa limitare il pari uso della cosa comune agli altri partecipanti.
Il parere del giudice di merito. Il Tribunale e Corte di Appello sono concordi: “l’assenza di qualsiasi espresso riferimento all’atrio ed al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato non consentiva di superare la presunzione di cui all’art. 1117 n. 1 cc anche in relazione alla planimetria ed al regolamento condominiale.”.
Chi ha ragione La seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2412, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 20 febbraio 2012, partendo dal presupposto che l’atto di acquisto non conteneva alcun riferimento all’atrio e al sottoscala delle rampe di accesso al seminterrato, ha confermato la sentenza di merito.
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