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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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ICI, IMU o IMUS pari sono?


27/03/2012 - L’ICI (Imposto Comunale Immobili) è stata ormai sostituita dall’IMU (Imposto Municipale Unica) ma quest’ultima avrebbe dovuto essere introdotta solo nel 2015. Ad anticipare il cambio della guardia è stato il c.d. Decreto SalvaItalia voluto dal Governo Monti. Il Decreto, in via sperimentale, ha anticipato al 2012 l’ingresso della nuova imposto subito battezzata IMUS (Imposto Municiaple Unica Sperimentale).

A prescindere dalle sigle, la sostanza non cambia. Si tratta dell’ennesima mazzata per le tasche degli italiani. Considerando che oltre 85% delle famiglie è proprietaria della casa in cui vive, potremmo avere un’idea dell’ampiezza del fenomeno.

Tra ICI ed IMU esistono però delle differenze, almeno per quel che riguarda il soggetto passivo dell’imposta. L’ICI colpiva la “proprietà” mentre l’IMU mira al “possesso” dell’immobile ampliando ancor di più la base imponibile. Inutile ricordare le che l’IMU non risparmia neanche la c.d. “prima casa”.

Molti Comuni hanno già preparato la loro stangata, così, per esempio, a Roma chi possiede solo l’immobile in cui vive dovrà pagare lo 0,5 per cento mentre sulla seconda casa l′aliquota quasi raddoppia passando allo 1,06 per cento. Più cauta Milano, dove l’imposta è “solo” dello 0,96 per cento.

L’imposta, ovviamente, si paga in base al “valore catastale” ed è qui che si nasconde la vera e propria mazzata per i contribuenti. Il valore-base su cui calcolare l’imposta, infatti, viene moltiplicato per un coefficiente ed è proprio questo moltiplicatore ad aver subito il maggior aumento. Vediamo schematicamente quali sono i nuovi coefficienti di calcolo:
- per le categorie da A/1 a a/11 (escluso gli A/10), il coefficiente è stato portato a 160;
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, il moltiplicatore sarà 80;
- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, nonché per le categorie catastali C/3, C/4, C/5, il coefficiente è stato portato a 140
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1, il coefficiente sarà 55;
- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso la categoria D/5), 60;
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, l’asticella è fissata a 80

L’imposta non risparmia neanche in terreni agricoli, in questo caso il valore è costituito applicando all′ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell′anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell′articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) applicando un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Attenzione: per effettuare il calcolo in maniera corretta, il contribuente dovrà munirsi di un certificato catastale recente, rivalutare la rendita catastale del 5 per cento e poi moltiplicare questo risultato per il coefficiente, ottenendo così la “base imponibile” su cui applicare l′ aliquota nazionale o quella stabilita dal Comune, ottenendo l′importo da pagare al lordo delle eventuali detrazioni.

A questo punto occorre aprile una parentesi. Le aliquote sono stabilite dal Comune, ma entro paletti fissati dallo Stato. L′aliquota ordinaria è stabilità, a livello nazionale, nello 0,76 per cento (ovvero 7,6 per mille). I Comuni possono modificare questa aliquota nazionale di 0,3 punti in più o in meno.

Per la prima casa? l′aliquota ordinaria è fissata in ambito nazionale allo 0,4 per cento, ma può oscillare per delibera del Comune tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento.

Qualche novità arriva anche sul fronte delle detrazioni. La prima casa gode di una detrazione di 200 euro; per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è aumentata di 50 euro per ogni figlio, ma con un limite massimo di otto figli dimoranti e residenti e fino a 26 anni. I Comuni possono stabilire di elevare la detrazione fino a concorrenza dell′imposta, ossia possono deliberare di fatto l′esclusione della prima casa dall′imposta, ma questo se il bilancio lo consenta e senza poter tuttavia ritoccare per contrappasso l′aliquota ordinaria per le case tenute a disposizione, ossia le seconde case. Insomma, se si favoriscono i residenti non si può poi scaricare tutto l′onere sui non residenti.
 
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