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Cambio di destinazione senza opere. Occorre il titolo abilitativo?
26/04/2012 - Il caso. Il cambio di destinazione d′uso richiede il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori? Il quesito assume rilevanza nell′ipotesi, in pratica molto frequente, in cui il cambio di destinazione avvenga senza la materiale esecuzione di opere. Il caso in esame nasce dal ricorso contro una determinazione dirigenziale con cui l′amministrazione comunale intimava la demolizione opere abusive. In particolare l′amministrazione lamentava l′avvenuto mutamento di destinazione d’uso di un immobile trasformato da abitazione a ufficio privato. Tale cambio di destinazione aveva reso necessaria l′eliminazione del vano cucina e la realizzazione di nuovi impianti telematici, elettrici e di condizionamento.
Il parere del proprietario. L′ordinanza sarebbe del tutto illegittima in quanto si tratterebbe si un semplice cambio di destinazione senza realizzazione di opere.
Il punto di vista dell′amministrazione. Tutto parte con un sopralluogo dei vigili tecnici che accertano alcune modifiche nella cucina ed l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso dell′immobile. Ulteriori accertamenti permettono di stabilire che l′immobile, originariamente adibito a civile abitazione, era stato concesso in locazione ad una società mediante un contratto denominato “locazione ad uso studio professionale”.
Il parere della giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza prevalente, il semplice cambio nella destinazione d′uso di un immobile, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio e, pertanto, non richiede necessariamente il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori.
Chi ha ragione. Il TAR del Lazio, con la sentenza del 26 marzo 2012 n. 2832 ha ritenuto che, nel caso in esame, il provvedimento dell′amministrazione fosse del tutto legittimo. L′immobile in oggetto, infatti, ricadeva in zona A di PRG. In questo caso, troverebbe applicazione l′articolo 10, comma 1, lettera c. del DPR 380/2001 che subordina il cambio di destinazione al preventivo rilascio del permesso a costruire.
Secondo il parere del TAR, l′opera, in definitiva, sarebbe equiparata ad un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio la cui realizzazione, come tale, sarebbe subordinata a permesso di costruire.
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