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Rivista di Urbanistica, Lavori pubblici, Enti locali - 28/06/11 n. 19 - Direttore Responsabile D. Palombella

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Multiproprietà: ingannevole la clausola troppo generica
Confconsumatori comunicato stampa

04/05/2012 - Troppo vago parlare di “periodo rosso”: due contratti da 11 mila euro annullati per indeterminatezza, rovesciate le sentenze di primo grado


Ancora due significative vittorie dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà. Questa volta è stata la Corte d’appello di Bologna, con due sentenze, a dichiarare la nullità dei contratti di acquisti di una multiproprietà, sottoscritti da due copie di associati Confconsumatori.

La Corte ha accertato la nullità dei contratti, aventi ad oggetto l′acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa “nel periodo di codice rosso di stagione Alta” a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice è mancata l’indicazione del luogo in cui i sottoscrittori avrebbero potuto recarsi e del periodo di tempo durante il quale il diritto oggetto del contratto avrebbe potuto essere esercitato, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come specificato, di “periodo rosso”.

Sono state così ribaltate due precedenti sentenze del Tribunale di Parma, che aveva invece ritenuto assolutamente infondata la richiesta di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, perché il medesimo, seppur non determinato era, secondo il giudice di primo grado, certamente determinabile sulla base della documentazione consegnata agli acquirenti.

Confconsumatori, che ormai da anni critica queste operazioni di c.d. timesharing, segnala che peraltro la società venditrice è stata dichiarata fallita, con l’effetto che i consumatori non potranno recuperare né la somma versata (€ 11.073,15 e € 10.715,41) per l’acquisto, né le spese giudiziali corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado.

«Le sentenze, - secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio le coppie sia in primo grado che in appello - confermano l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e persino di Parma, che in seguito ha mutato il proprio giudizio, per le quali il contratto di acquisto di queste multiproprietà è nullo a causa della indeterminatezza dell’oggetto, non bastando specificare che l’acquirente potrà utilizzare il bene nel “periodo rosso”, dovendosi invece indicare con chiarezza i giorni destinati all’utilizzo».

«Il fatto che la società venditrice sia fallita e sia passato tanto tempo dall’inizio del giudizio (maggio 2002) comporta – sempre per l’avv. Franchi – che i consumatori abbiano motivo per chiedere l’indennizzo allo Stato secondo quanto previsto dalla legge Pinto (legge n. 89/2001)».

Una delle due sentenze è disponibile, in formto .pdf, tra i documenti correlati.
 
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