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Arrivano i chiarimenti sulle detrazioni per il risparmio energetico
17/09/2012 - Mantenersi al passo con i tempi è sempre difficile, ma essere aggiornati è importante specie in periodi di vacche magre, quando è ancora più pressante la necessità di gestire con oculatezza la spesa.
Sappiamo che la normativa fiscale premia il risparmio energetico; quello che era un bonus di carattere eccezionale sta diventando (fortunatamente) una abitudine. Peraltro le norme che prevedono e disciplinano i benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire.
Recentemente la normativa ha introdotto nuove premialità in ambito fiscale per i contribuenti che investono nel risparmio energetico; il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto alcune novità: ha prorogato al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale del 55% mentre mentre, a far data dal 1° luglio 2013, l′agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza, perché resa strutturale e definitiva.
Come al solito non è facile interpretare le norme, specie quelle fiscali e, in sede di applicazione delle agevolazioni, sorgono sempre dei dubbi a cui non è facile rispondere.
Un aiuto ai contribuenti, questa volta, arriva dall′Agenzia delle Entrate che ha recentemente pubblicato una nuova Guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
La "guida" chiarisce una serie di aspetti di indubbio rilievo che aiutano ad orientarsi nella jungla delle norme in vigore.
I chiarimenti di maggior interesse riguardano:
- l′obbligo di inviare una comunicazione all′Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d′imposta;
- la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- la modifica dei valori-limite relativamente alla trasmittanza termica;
- l′esonero dell′obbligo di presentare l′attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l′installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- la riduzione (dal 10 al 4%) sulla ritenuta d′acconto a carico delle imprese;
- l′eliminazione dell′obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall′impresa che esegue i lavori.
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