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La società di gestione del parcheggio pubblico è sottoposta alla TOSAP?
05/10/2012 - La società di servizi a cui viene affidato in appalto la custodia e gestione dell′area comunale da adibire a parcheggio non è tenuta al pagamento della TOSAP.
Ribaltando il parere della commissione tributaria provinciale reso in primo grado e della commissione tributaria regionale reso in appello, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 ottobre 2012 ha accolto il ricorso del contribuente.
Il giudice di appello avevo già notato come gli spazi pubblici demaniali non erano stati sottratti alla fruizione della generalità dei cittadini, ma, più semplicemente, il loro utilizzo era stato sottoposto al pagamento di un "ticket" (il classico “grattino”), La concessionaria, quale appaltatore, pur esercitando un′attività d′impresa agiva sotto le indicazioni e le direttiva dell′ente concedente che aveva imposto al concessionario una serie di vincoli sul concreto svolgimento dell′attività ed esercitava i relativi controlli nell′interesse dei cittadini.
La TOSAP, introdotta con il DLgs 15 novembre 1993, n. 507, prevede il pagamento di una tassa per l′occupazione di spazi ed aree pubbliche (ai sensi degli articoli 38 e 39) ma tale tributo è dovuto solo quando il contribuente trae un vantaggio proprio e diretto dall′utilizzo dell′area pubblica. Nel caso in esame, poiché l′area pubblica era stata destinata dall′ente proprietario al parcheggio delle auto dei cittadini e che la gestione e l′utilizzo del bene pubblico era stato affidato in concessione ad un terzo, secondo un regime tariffario ben preciso,
Sbaglia il giudice d′appello quando non indica specificatamente e dettagliatamente le ragioni in virtù delle quali dovesse configurarsi un′ipotesi, di concessione del servizio di parcheggio, e non di autonoma gestione di un′area o più con appalto, e quindi in regime di autonomia d′impresa, anche se con determinati oneri e vincoli.
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