Lecito il preliminare anche in mancanza del Permesso di Costruire
07/10/2012 - La vecchia e gloriosa legge 28 febbraio 1985 n. 47 rappresenta una vera e propria pietra miliare nella lotta all′abusivismo edilizio; da un lato, infatti, si provvedeva a sanare gli abusi edilizi intervenuti nel passato mentre, dall′altro, parallelamente, si introducevano una serie di disposizioni atte ad evitare il ripetersi si incresciose situazioni e la cementificazione selvaggia.
Con la Legge 47/1985 il Legislatore cercò di contrastare il trasferimento degli immobili realizzati abusivamente. Il principio era semplice: perché costruire un immobile abusivo se, poi, non posso cederlo liberamente sul mercato e, quindi, non posso lucrare dalla mia operazione? In tale contesto si collocava l′articolo 40, comma 2, della Legge n. 47/1985, poi recepito e fatto proprio dal più recente dPR 380/2001.
La norma introduceva l′obbligo di indicare, negli atti dispositivi delle proprietà immobiliari, gli estremi della concessione edilizia sanzionando la mancanza di tale elemento con la nullità dell′atto.
A questo punto, però, sorge un problema: come posso perfezionare la vendita di un immobile “sulla carta”? Ovvio che, in questo caso, il titolo edilizio potrebbe essere non rilasciato al momento della conclusione del contratto e, quindi, la vendita sarebbe nulla!
La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 ottobre 2012, n. 17028 ha fornito una soluzione al quesito. La sanzione di nullità degli atti dispositivi relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, prevista dalla art. 40 della Legge 47/85 trova applicazione solo ed esclusivamente in riferimento ai contratti ad effetti reali. La sanzione (e, quindi, il divieto di vendita) non trova applicazione, invece, ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria.
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